
Statuto Fondazione
Art. 1 - COSTITUZIONE
È costituita una Fondazione
denominata "Novae Terrae", con sede in Milano, Viale Majno n.17.
Delegazioni e uffici potranno essere
costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via
accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,
attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della
necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto
alla Fondazione stessa.
Essa risponde ai principi ed allo
schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del
più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e
leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro,
è apartitica ed indipendente e non può distribuire utili né
direttamente né indirettamente.
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2 - SCOPI
Le finalità della Fondazione sono le
seguenti:
-
la promozione di iniziative di
approfondimento culturale e di ricerca sul tema dei diritti
umani sotto il profilo giuridico, filosofico, antropologico,
politico ed economico; ciò in relazione sia ai vari Ordinamenti
nazionali, favorendo la comparazione tra gli stessi (anche con
riguardo ai problemi connessi ai rapporti con il mondo islamico)
e l’analisi della giurisprudenza delle Corti Costituzionali, sia
alle istituzioni nazionali ed internazionali, con particolare
attenzione al processo di integrazione europea ed alle sue
implicazioni e ricadute sotto il profilo giuridico, economico e
culturale;
-
la tutela e valorizzazione dei
diritti umani;
-
lo studio, la ricerca, il
dibattito, le iniziative editoriali, nei limiti delle leggi
vigenti, la formazione e l’aggiornamento culturale nel settore
della politica nazionale ed internazionale e dei problemi
sociali con riferimento ai diritti umani.
Art. 3 - ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E
CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi
la Fondazione potrà tra l’altro:
-
stipulare ogni opportuno atto o
contratto, anche per il finanziamento delle operazioni
deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di
prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni
mobili e immobili, la locazione, l’assunzione in comodato, la
stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili
nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano
considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi
della Fondazione;
-
amministrare e gestire i beni di
cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
posseduti;
-
stipulare convenzioni per
l'affidamento a terzi di parte delle attività;
-
partecipare e concorrere alla
costituzione di Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e
private, la cui attività sia rivolta, direttamente o
indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle
della Fondazione; creare e stabilire con gli stessi
collaborazioni e alleanze, fornire loro sostegno e supporto;
-
costituire ovvero partecipare in
via accessoria o strumentale, diretta o indiretta, al
perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone o
di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
-
promuovere iniziative di
educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed
alla tutela dei diritti umani e volti a favorire scambi
culturali e discussioni su tale tema;
-
promuovere, organizzare e
finanziare conferenze, convegni, tavole rotonde, incontri,
simposi, congressi, giornate di studio ed iniziative culturali
similari, con particolare riferimento alle istituzioni,
procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
-
promuovere, curare e realizzare
indagini, disamine, ricerche, studi, scambi ed ogni altra forma
di pubblicazione o iniziativa editoriale, nei limiti delle leggi
vigenti
-
promuovere, organizzare ed
istituire corsi di formazione, lezioni e stage per studenti ed
operatori nazionali e di altri Paesi, anche avvalendosi di
consulenti esterni,
-
promuovere ed organizzare
rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre
nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto;
-
istituire e sovvenzionare borse
di studio e di ricerca scientifica, anche con soggiorni
all’estero, sulla base di progetti elaborati dai candidati ed
approvati dalla Fondazione secondo i criteri determinati dal
Consiglio di Indirizzo con apposito Regolamento;
-
istituire Accademie di Studi
Superiori e finanziare cattedre anche universitarie;
-
svolgere, in via accessoria e
strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di
commercializzazione, anche con riferimento al settore
dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli
audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di
pubblicità;
-
al fine esclusivo di reperire
risorse aggiuntive da destinare alla ricerca potrà inoltre
svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in
forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività
strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni
di legge vigenti per gli enti no profit;
-
svolgere ogni altra attività
idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
Art. 4 – VIGILANZA
Le Autorità competenti vigilano
sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della
legislazione speciale in materia.
Art. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
-
dal fondo di dotazione costituito
dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre
utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati
dai Fondatori o da altri partecipanti;
-
dai beni mobili e immobili che
pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del
presente Statuto;
-
dalle elargizioni fatte da enti o
da privati con espressa destinazione a incremento del
patrimonio;
-
dalla parte di rendite non
utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può
essere destinata a incrementare il patrimonio;
-
da contributi attribuiti al
patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti
territoriali o da altri enti pubblici e privati.
Art. 6 - FONDO DI GESTIONE
Il Fondo di Gestione della Fondazione
è costituito:
-
dalle rendite e dai proventi
derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione
medesima;
-
da eventuali donazioni o
disposizioni testamentarie, che non siano espressamente
destinate al fondo di dotazione;
-
da eventuali altri contributi
attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti
territoriali o da altri enti pubblici e privati;
-
dai ricavi delle attività
istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della
Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione
stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO
L’esercizio finanziario ha inizio il
10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il
Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione
dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il
bilancio consuntivo di quello decorso.
Gli organi della Fondazione,
nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e
assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio
approvato.
È vietata la distribuzione di utili o
avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della
Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.
Art. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE
I membri della Fondazione si dividono
in:
-
Fondatori;
-
Partecipanti Istituzionali e
Partecipanti.
Art. 9 – FONDATORI
Sono Fondatori
-
Luca Volontè – Presidente Fondatore
-
Fusi Emanuele – Fondatore
-
Massimiliano Codoro - Fondatore
-
Stefano Vitale – Fondatore
-
Nicola Abalsamo – Fondatore
-
Francesco Maffeis – Fondatore
-
Flavio Felice - Fondatore
Ciascun Fondatore persona fisica
potrà designare anche per via testamentaria, persona destinata a
succedergli nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al
presente statuto; e così in perpetuo.
Qualora un Fondatore persona
giuridica dovesse deliberare di procedere a fusioni, scissioni,
trasformazioni ovvero ad aggregazioni con altri soggetti, esso dovrà
designare il soggetto destinato ad esercitare le prerogative al
medesimo ente spettante ai sensi del presente statuto.
I Fondatori possono, con
propria deliberazione comune adottata a maggioranza, riconoscere il
titolo onorifico di Fondatori Onorari alle persone fisiche e
giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che si siano distinti
ovvero si distinguano nei settori d’interesse della Fondazione in
virtù di particolari meriti scientifico-culturali.
Art. 10 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E
PARTECIPANTI
Possono divenire "Partecipanti
Istituzionali" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli
enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di
dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro,
beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo
dal Consiglio di Indirizzo stesso.
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti”
le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che,
condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita
della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante
contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in
misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal
Consiglio di Indirizzo ovvero con un’attività, anche professionale,
di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o
immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con
regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei
Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla
Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il
proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle
attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante
Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il
quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la
prestazione regolarmente eseguita.
I Partecipanti Istituzionali ed i
Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio
di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei
suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a
rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.
Art. 11 - PARTECIPANTI ESTERI
Possono essere nominati Partecipanti
Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e
giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni
aventi sede all’estero.
Art. 12 - ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio di Indirizzo decide con
deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei
suoi membri l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e
Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e
doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via
esemplificativa e non tassativa:
-
inadempimento dell’obbligo di
effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal
presente Statuto;
-
condotta incompatibile con gli
scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di
collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
-
condotta in contrasto con gli
ideali e le finalità perseguite dalla Fondazione;
-
comportamento contrario al dovere
di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone
giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
-
trasformazione, fusione e
scissione;
-
trasferimento, a qualsiasi titolo,
del pacchetto di controllo o sua variazione;
-
ricorso al mercato del capitale
di rischio;
-
estinzione, a qualsiasi titolo
dovuta;
-
apertura di procedure di
liquidazione;
-
fallimento e/o apertura delle
procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i
Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione,
fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso
essere esclusi dalla Fondazione.
Art. 13 - ORGANI
Sono organi della Fondazione:
-
il Consiglio di Indirizzo;
-
il Consiglio di Gestione;
-
il Presidente;
-
il Direttore Generale;
-
il Comitato Scientifico;
-
l'Organo di consulenza contabile.
Art. 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Il Consiglio di Indirizzo è composto
da un minimo di tre ad un numero variabile di membri fino ad un
massimo di quindici.
La composizione sarà la seguente:
- fino a dieci consiglieri scelti e
nominati dai Fondatori, con deliberazione comune assunta a
maggioranza. I Fondatori, nell'ambito dei membri di loro spettanza,
potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino
alla metà dei componenti nominati, e così in perpetuo;
- fino a cinque membri nominati tra i
Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti dai membri come sopra
designati;
I membri del Consiglio di Indirizzo
restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono
essere confermati.
Il membro del Consiglio di Indirizzo
che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni
consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In
tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di
Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle
designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro
Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio
di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo approva gli
obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e
verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
-
stabilire annualmente le linee
generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi
e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
-
approvare il bilancio di
previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio
di Gestione;
-
approvare il regolamento della
Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Consiglio di Gestione;
-
eleggere al proprio interno il
Presidente della Fondazione, ai sensi dell'articolo 16, ed
uno o più Vice Presidenti;
-
nominare il Presidente Onorario
della Fondazione, che rivestirà anche il ruolo di Presidente del
Comitato Scientifico di cui all’art. 18 dello statuto;
-
delegare specifici compiti ai
Consiglieri;
-
nominare il Direttore Generale
della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata
dell’incarico;
-
nominare, ove opportuno, i membri
del Comitato Scientifico;
-
nominare i membri del Consiglio
di Gestione;
-
nominare l'Organo di consulenza
contabile;
-
nominare i Partecipanti
Istituzionali ed i Partecipanti;
-
deliberare eventuali modifiche
statutarie;
-
deliberare in merito allo
scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
-
svolgere tutti gli ulteriori
compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Il Consiglio di Indirizzo è convocato
almeno una volta all'anno d’iniziativa del Presidente o da
quest’ultimo su richiesta dei due terzi dei membri inoltrata al
Presidente; per la convocazione non sono richieste formalità
particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri.
Il Consiglio si riunisce validamente,
in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in
seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero
dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti
i Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni concernenti la
nomina del Presidente, l’approvazione del bilancio, l’approvazione
delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono
validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
Fondatori. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni sono presiedute dal
Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal
medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio è
redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio
medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone
estranee al Consiglio.
È ammessa la possibilità che le
adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure
deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 15 - CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione è composto
da tre a cinque membri, e precisamente:
-
il Presidente della Fondazione;
-
il Direttore Generale;
-
fino ad altri tre membri nominati
dal Consiglio di Indirizzo, di cui almeno due scelti tra i
Fondatori.
I membri del Consiglio di Gestione
restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del
terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
La veste di membro del Consiglio di
Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di
Gestione.
Il Consiglio di Gestione provvede
all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della
Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza,
nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio
approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Consiglio di
Gestione provvede a:
-
predisporre i programmi e gli
obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del
Consiglio di Indirizzo;
-
predisporre il regolamento della
Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per
l’approvazione;
-
predisporre i bilanci preventivo
e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Indirizzo;
-
deliberare in ordine
all’accettazione di eredità, legati e contributi;
-
individuare gli eventuali
dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della
Fondazione.
Per una migliore efficacia nella
gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri
poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione, nei
limiti di legge e di statuto, regolarmente depositata nei modi di
legge.
Il Consiglio di Gestione è convocato
d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei
membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari,
se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. Esso è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri
in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
È ammessa la possibilità che le
adunanze del Consiglio di Gestione si tengano per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure
deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 16 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente della Fondazione è
eletto dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno, con il voto
favorevole di almeno tre quinti dei Fondatori.
Il Presidente, inoltre, cura le
relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri
organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e
sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente ha l'obbligo di
convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre
componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva,
momento di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione,
nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.
In caso di assenza od impedimento del
Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge e di
statuto da uno dei Vice Presidenti dal medesimo designato.
Art. 17 - DIRETTORE GENERALE
Il Consiglio di Indirizzo nomina il
Direttore Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e
professionalità. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione
di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità
amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Direttore Generale è membro del
Consiglio di Gestione.
Al Direttore Generale sono affidati
tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e
la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della
collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.
Il Direttore Generale è responsabile
del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di
Indirizzo, dal Consiglio di Gestione ed in particolare della
realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro
risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni
organizzative e di gestione del personale dal punto di vista
organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di
istruttoria provvedimenti disciplinari.
Egli cura l'esecuzione degli atti del
Presidente.
Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da
un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo fra
persone in possesso di una specifica e conclamata competenza
scientifico-culturale nell’ambito delle materie d’interesse della
Fondazione.
Il Comitato Scientifico cura i
profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della
Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al
programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la
quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere,
per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative
di rilevante importanza.
Il Presidente Onorario della
Fondazione è Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è convocato
dal Presidente della Fondazione e presieduto dal proprio Presidente.
Il Comitato Scientifico delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto
apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal
segretario.
È ammessa la possibilità che le
adunanze del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure
deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 19 - ORGANO DI CONSULENZA CONTABILE
L'Organo di consulenza contabile è un
organo monocratico ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo,
scegliendolo tra persone iscritte nel registro dei Revisori
Contabili.
L'Organo di consulenza contabile
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le
proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e
finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di
cassa.
L'Organo di consulenza contabile può
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di
Indirizzo.
L'Organo di consulenza contabile
resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere
riconfermato.
Art. 20 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della
Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con
deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il
Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a
fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso
alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in
disponibilità dei soggetti concedenti.
Art. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente
Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di
legge vigenti in materia.
Art. 22 - NORMA TRANSITORIA
Gli organi della Fondazione potranno
immediatamente e validamente operare nella composizione determinata
dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente
integrati.
I componenti gli organi così nominati
resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo
relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.
F.TO:
LUCA GIUSEPPE VOLONTE'
FRANCESCO CAMILLO MAFFEI
NICOLA ABALSAMO
EMANUELE GIANMARIA FUSI
STEFANO VITALE
MASSIMILIANO CODORO
FLAVIO FELICE
ROSANNA RIGON Teste
MARGHERITA APOSTOLO Teste
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.